intervento a cura Dott. Angelo Buscema
Sospensione dell’esecutività della sentenza in pendenza di appello.E' possibile?
Provincia di Rimini
Giovedì, 13/03/2008 08:58
Intervento del giudice di merito tributario
La sentenza n. 195 del 11 febbraio 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 12 suscita notevole interesse per l’operatore tributario in quanto, con articolate argomentazioni, in tema di sospendibilità dell’esecutività della sentenza di primo grado del giudice tributario da parte della Commissione tributaria regionale così precisa: la Commissione deve valutare preliminarmente l’istanza di sospensione ex art. 47 D. Lgs. N. 546/92, depositata il 13.9.2007 dalla società …. che appare inammissibile. L’art. 49, comma i D.lg. n. 546/1992 così recita: «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro lI del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto».
A sua volta l’art. 337, comma 1 c.p.c. la cui applicazione è espressamente esclusa dal sopra citato art. 49, prevede che «l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione dì essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407». Inoltre, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili. Conferma tale regola l’art. 49 del D.lg. n. 546 del 1992, norma sulle impugnazioni in generale, che esplicitamente fa salvo quanto disposto dal medesimo decreto. Ciò detto, occorre osservare che la Corte Costituzionale, già con la sentenza 31 maggio 2000, n. 165 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 47 e 49 D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 cost. nella parte in cui non consente alla commissione tributaria regionale, in caso di rigetto totale o parziale del ricorso del contribuente, l’adozione di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione, l’esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata; ancora con la sentenza n. 325/2001 (Manifesta infondatezza) e poi con la sentenza n. 310 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, ed (eventualmente) dell’art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. nella parte in cui dette norme precluderebbero l’applicazione, nel processo tributario, dell’art. 373 c.p.c. (Corte costituzionale, 03 luglio 2002, n. 310).
Infine con la sentenza n. 119/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 30 comma 1 l. 30 dicembre 1991 n. 413, censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. nella parte in cui, relativamente al processo tributario, escludono che il giudice d’appello possa sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 c.p.c. in presenza del grave pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.
Quindi gli artt. 47 e 49 D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 non consentono la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado in pendenza di appello. Alla luce della Giurisprudenza costituzionale sopra richiamata deve dunque concludersi che l’art. 49 D.lg. n. 546/1992, nel richiamare le norme del codice dì rito sulle impugnazioni, esclude l’applicazione dell’art. 337 c.p.c. al processo tributario, con la conseguenza che questa Commissione tributaria regionale, a fronte della istanza presentatale per la sospensione di una pronuncia della Commissione Provinciale ed in pendenza dell’appello, non può che ritenere di esser priva del necessario potere. L’istanza di sospensione della società …. deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Riflessioni
Occorre riconoscere all'articolo 283 del c.p.c. la compatibilità con l'impianto normativo previsto per il giudizio d'appello dinanzi alla CT Regionale, atteso che:
a) L'esecutività della sentenza non sì può ridurre alla mera paralisi degli effetti dell'esecutorietà dell'atto impugnato, poiché la forza esecutiva della sentenza è diversa dalla forza esecutiva dell'atto impugnato: con la sopravvenienza della sentenza, il rapporto tributario è regolato dalla sentenza combinata con l'atto impositivo;
b) occorre cogliere, tramite gli strumenti ermeneutici posti dall'ordinamento giuridico, dall'istituto processuale dell'appello, privo dell'effetto sospensivo, tutte le sue astratte potenzialità in virtù del principio d'effettività della tutela giurisdizionale;
c) l'articolo 49 del D.lg. 546/92, che non esprime espressamente il divieto della sospensione da parte del giudice del gravame dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, va armonizzato con i valori costituzionali;
d) l'articolo 49 del D. Lgs. 546/92 è finalizzato solo a sancire l'inapplicabilità al processo tributario della regola che attribuisce immediata e diretta efficacia alle sentenze civili, non già ad escludere l'operatività delle norme sulla sospensione che quell'efficacia esecutiva presuppongono;
e) la sospensione ope iudicis dell'esecutorietà della sentenza di primo grado può essere iscritta a pieno titolo tra i mezzi tipici della tutela cautelare, poiché essa è essenziale ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale;pertanto, occorre superare l'interpretazione letterale, dell'articolo 49 del D.lg. 546/92, a favore di quell'interpretazione logico sistematica, diretta a configurare in sede di gravame lo strumento dinamico dell'inibitoria;
f) il diritto alla difesa postula che il contribuente sia dotato di strumenti giuridici, idonei a paralizzare in via provvisoria l'esecuzione della sentenza di primo grado; è rispondente ad un'indefettibile esigenza di giustizia configurare in capo alla CT Regionale la possibilità di avvalersi della tutela cautelare de qua;
g) i rimedi sospensivi endoprocessuali rappresentano un corollario necessario all'esecutività ex lege di pronunce, che essendo soggette all'appello presentano una percentuale d'opinabilità; la parte soccombente in primo grado deve subire l'esecuzione provvisoria, con danno grave ed irreparabile, pur avendo ragione in diritto;
h) la misura cautelare o interinale de qua è un connotato intrinseco alla funzione giurisdizionale, senza la quale il suo esercizio sarebbe privo di credibilità;l'inibitoria di cui all'articolo 283 del c.p.c. permette di tutelare l'interesse pubblico ad un'esazione secondo il diritto ossia non indebita;
i) l'articolo 19 del D.Lgs. 472/97, nella parte in cui permette al giudice regionale di sospendere l'effetto esattivo, conferma o ribadisce il già esistente potere della CT regionale di sospendere l'esecuzione della sentenza della CT provinciale. La tutela, di cui all'articolo 283 del c.p.c. elimina ex tunc il diritto dell'ufficio a riscuotere il tributo in via frazionata. La cd. paralisi va richiesta con l'appello principale o incidentale oppure con atto separato notificato alle altre parti in presenza di gravi motivi; l'inibitoria non può essere chiesta con atto separato o diverso dall'appello principale o incidentale.
Il contribuente deve prospettare gravi motivi di legittimità o di merito, al fine di ottenere la sospendibilità parziale o totale dell'esecuzione. La dizione gravi motivi comprende la valutazione del fumus boni iuris e la valutazione del periculum in mora, fermo restando che non è richiesta l'irreparabilità del danno. Sull'inibitoria il collegio provvede con ordinanza, nella prima udienza, ai sensi dell'articolo 351 del c.p.c..
Angelo Buscema
Marzo 2008
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NOTE
1) La sospensione dell'efficacia - disposta cautelarmene - non attiene alla statuizione del giudice (come avviene nel processo civile) bensì all'atto impositiva impugnato (provvedimento amministrativo avente carattere di esecutorietà ed esecutività). Conseguentemente, la scelta di circoscrivere la tutela cautelare al primo grado di giudizio non appare lesiva degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (Ord. n. 4 del 1° agosto 2007 (dep. il 6 agosto 2007) della comm. trib. II di Bolzano, sez. II)
Nell'ambito del contenzioso tributario, costituisce oggetto della sospensione cautelare l'efficacia del provvedimento impositivo di cui all'impugnazione e non quella della sentenza del giudice di prime cure che ha rigettato il ricorso del contribuente.(Ord. n. 119 del 21 marzo 2007 dep. il 5 aprile 2007 della Corte Cost.).
Al giudice d'appello è consentito, in forza del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997, disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado (Sent. n. 220 del 6 giugno 2006 dep. il 14 settembre 2006 della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I).
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ALLEGATO 1:
FORMULARIO
Alla Commissione tributaria regionale di..........
APPELLO INCIDENTALE CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
(articolo 283 del c.p.c.)
Proposto dalla società . . . . . . . . . . . con sede . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . .
cf.......... nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore.......... rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce/in margine al presente atto dall'Avv./Dott./Rag........... presso il cui studio in . . . . . .
via.......... è domiciliata ai fini del presente processo
CONTRO
(specificare l'ufficio nonché il petitum dell'appello principale)
PREMESSO
con atto di appello notificato il.......... è stato proposto gravame avverso la sentenza n........... depositata dalla CT provinciale di.......... il..........
La citata sentenza accoglieva solo parzialmente il ricorso introduttivo proposto avverso.......... accogliendo.......... e rigettando nel resto.
L'Appello principale si basa sui seguenti motivi specifici di gravame..........
Con il presente atto si propone appello incidentale avverso la citata sentenza per i seguenti motivi:
ISTANZA DI SOSPENSIONE
dall'esecuzione della citata sentenza della CT provinciale può derivare all'istante danni gravi
CONCLUSIONI
tanto premesso si chiede a cod on consesso, contrariis reiectis, di così provvedere:
—in via preliminare sospendere con ordinanza o decreto l'esecuzione della impugnata decisione
—in via principale rigettare l'appello principale e confermare la sentenza impugnata
—in via gradata accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado
—in ogni caso condannare la controparte alle spese, competente ed onorari di entrambi i giudizi.
Il difensore
Alla Commissione tributaria regionale di..........
APPELLO PRINCIPALE CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
(articolo 283 del c.p.c.)
proposto da.......... nato il.......... residente a.......... via.......... cf.......... (oppure dalla società.......... con sede in.......... via.......... cf.......... nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore . . . . . . . . .) rappresentato e difeso da..........
e domiciliato nel suo studio sito in.......... via..........
AVVERSO
(indicare l'ufficio o il concessionario che ha emesso l'atto impugnato nonché le altre parti che hanno partecipato al processo di primo grado)
per l'annullamento totale o parziale (riforma) della sentenza n........... della CT provinciale di.......... sez........... notificata il..........
depositata il..........
la sentenza è ingiusta nei presupposti di fatto e di diritto per i seguenti motivi (indicare lo svolgimento del processo di primo grado nonché tutti i vizi per i quali si chiede la riforma totale o parziale della sentenza impugnata)
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Dall'esecuzione della citata sentenza della CT provinciale può derivare all'istante danni gravi (specificare i gravi motivi)
CONCLUSIONI
tanto premesso si chiede a cod. on. consesso, contrariis reictis, di così provvedere:
- in via preliminare sospendere con ordinanza o decreto l'esecuzione della impugnata decisione;
- in via principale accogliere l'appello principale e riformare la sentenza appellata;
- in ogni caso condannare l'ufficio alle spese processuali
Firma del difensore
ALLEGATO 2:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE 12
riunita con l'intervento dei Signori:
- D.S. D. Presidente
- T.A. Relatore
- C.M. Giudice
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 4541107 depositato il 13/09/2007
- avverso la sentenza N. 28110812006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro COMUNE DI ROMA proposto dal ricorrente:
C.SIDER-S.R.L.
VIA …………….. 80121 NAPOLI NA
difeso da:
DOTT. E. D.
VIA ………………80100 NAPOLI NA
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n…………….I.C.I. 2000
AWISO DI ACCERTAMENTO n…………….. I.C.I. 1999 sull'Istanza di Sospensione priva di appello
depositata il…………., ricevuta ………..
pag. 1 (continua)
- relativa al R.G.Appelli n. …………..
- avverso la sentenza N. …………
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi, poi riuniti, del 12.11.2004, la Soc. C.SIDER srl, in persona del legale rappre¬sentante Sig.ra M. R. G., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Pro¬vinciale di Roma gli avvisi di accertamento ICI n. ……………per l'anno 2000 e n. ………………per l'anno 1999, con i quali il Comune di Roma chiedeva la differenza di imposta per un im¬mobile di proprietà della società sito in Roma.
Con la decisione n. …………………… la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione n. 8, respingeva i ricorsi riuniti.
Avverso la predetta decisione la Soc. C. SIDER s.r.l. ha proposto appello (contenente istan¬za di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 47 comma 3 D.Lgs. n. 54611992) con il quale chiede la riforma della decisione impugnata ed ha depositato conte¬stuale separata istanza ex art. 47 comma 3 D.Lgs. n. 54611992, con il quale chiede la sospen¬sione del molo, rappresentando di aver ricevuto un avviso di vendita di un immobile sito in Napoli ad istanza della società Equitalia Polis SPA, agente per la riscossione della Provincia di Napoli.
Il Comune di Roma, si è costituito nel presente giudizio di appello, depositando in data 16.11.2007 le sue controdeduzioni, con le quali chiede la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione deve valutare preliminarmente l'istanza di sospensione ex art. 47 D. Lgs. N. 546192, depositata il 13.9.2007 dalla società C.SIDER., che appare inammissibile.
L'art. 49, comma 1 d. lgs n. 546/1992 così recita: «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto».
A sua volta l'art. 337, comma I c.p.c., la cui applicazione è espressamente esclusa dal sopra citato art. 49, prevede che «l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impu¬gnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407».
Inoltre, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. I, comma 2, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili. Conferma tale regola l'art. 49 del d.lg. n. 546 del 1992, norma sulle impugnazioni in generale, che esplicitamente fa salvo quanto disposto dal medesimo decreto.
Ciò detto, occorre osservare che la Corte Costituzionale, già con la sentenza 31 maggio 2000,
n. 165 ha ritenuto non fondata la q.l.c. degli art. 47 e 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, solle¬vata in riferimento agli art. 3 e 24 cost. nella parte in cui non consente alla commissione tribu¬taria regionale, in caso di rigetto totale o parziale del ricorso del contribuente, l'adozione di misure cautelare intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione, l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata;
Ancora con la sentenza n. …/2001 (Manifesta infondatezza) e poi con la sentenza n. … del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, ed (eventualmente) dell'art. 301. 30 dicembre 1991 n. 413, sol-levata, en riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui dette norme precluderebbero l'ap¬plicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 c.p.c.,. (Corte costituzionale, 03 luglio 2002 , n. 310).
Infine con la sentenza n. …/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 30 comma 1 1. 30 dicembre 1991 n. 413, censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui, relati¬vamente al processo tributario, escludono che il giudice d'appello possa sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in presenza del grave pregiudizio deri¬vante dalla sua esecuzione.
Quindi gli artt. 47 e 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 non consentono la sospensione dell'ese¬cutività della sentenza di primo grado in pendenza di appello.
Alla luce della Giurisprudenza costituzionale sopra richiamata deve dunque concludersi che l'art. 49 d.lgs n. 54611992, nel richiamare le norme del codice di rito sulle impugnazione, e¬sclude l'applicazione dell'art. 337 c.p.c. al processo tributario, con la conseguenza che questa Commissione tributaria regionale, a fronte della istanza presentatale per la sospensione di una pronuncia della Commissione Provinciale ed in pendenza dell'appello, non può che ritenere di esser priva del necessario potere.
L'istanza di sospensione della società C.SIDER deve pertanto essere dichiarata inammissi¬bile.
Nel merito la questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda essenzialmente in generale l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 74, 1. n. 342 del 2000, ed in particolare, con riferi¬mento alla fattispecie in esame, la determinazione della base imponibile dell'ICI. in presenza di una successiva attribuzione della rendita catastale, alla eventuale efficacia retroattiva della norma (nel caso di specie trattasi della integrazione ICI per il 1999 e 2000) ed alla incidenza
dell'atto di attribuzione della rendita. che il Comune assume essere intervenuta nel 1997, mentre la società afferma esserle stata notificata solo i131 dicembre 2001.
La complessa questione di cui trattasi ha avuto in un primo momento oscillanti orientamenti giurisprudenziali sia da parte di Giudici di merito che da parte della Suprema Corte. Un orientamento giurisprudenziale di legittimità aveva ritenuto infatti che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dalli 1 gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quan¬do successivamente notificati, il comune può legittimamente richiedere l'ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non po¬tendo trovare applicazione il comma 1 dell'art. 74 1. 21 novembre 2000 n. 342, concernente la diversa ipotesi in cui l'attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma an¬che effettuata dopo 1'1 gennaio 2000" (Cassazione civile , sez. trib., 29 aprile 2005, n. 8932).
Infine è emerso anche un orientamento di legittimità diverso e favorevole ai contribuenti. Con la sentenza n. …./2005 la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: "L'atto attributivo della rendita catastale dei fabbricati, ai sensi dell'art. 74, comma 2,1. n. 342 del 2000, svolge efficacia - con riferimento, nella fattispecie, alla determinazione della base imponibile dell'ICI - soltanto per i periodi di imposta successivi alla notifica dell'atto mede¬sim; mentre, per i fabbricati non ancora iscritti in catasto, la determinazione della base im¬ponibile dell'imposta avviene mediante l'utilizzazione della rendita cosiddetta provvisoria. E pertanto, illegittimo l'avviso di accertamento e liquidazione della maggiore imposta, emesso dal comune sulla base dell'atto di attribuzione della rendita catastale, notificato nel 2000, ap¬plicata tale rendita per determinare la base imponibile dell'imposta in relazione a periodi di imposta anteriori a tale anno." (Cassazione civile, sez. trib., 17 febbraio 2005, n. 3233).
Al contrario una più recente sentenza della Suprema Corte ha affermato che "In tema di impo¬sta comunale sugli immobili (ICI), per gli "atti comunque attributivi e modificativi delle rendi-te catastali per terreni e fabbricati" la necessità della notificazione, ai sensi dell'art. 74 1. 21 novembre 2000 n. 342, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal l ° gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 di¬cembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamen¬to, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L'ICI. dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo" dal competente ufficio erariale quando l'imposta sia dovuta per anni precedenti il 1 ° gennaio 2000, at¬teso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di es¬sa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita. catastale, coincidente con la notificazione dell'atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della varia¬zione materiale che ha portato alla modifica" (Cassazione civile, sez. trib., 18 aprile 2007 , n. 9203).
In relazione alla Giurisprudenza sopra indicata, pur in presenza della obiettiva discettabilità della materia, ritiene tuttavia il Collegio che sia condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente, che sancisce la retroattività dell'applicazione della rendita definitiva agli anni di imposta precedenti alla notificazione dell'avviso del Comune ma successivi all'attribuzione della nuova rendita.
Nel caso di specie, quindi, considerando che, come sostiene il Comune, le rendite sono state attribuite nel 1997 e che la società contribuente ha meramente affermato, ma non dimostrato, che la notifica delle rendite è avvenuta il 31.12.2001, si deve concludere che le nuove rendite hanno effetto anche per il 1999 e il 2000, anni ai quali si riferiscono gli avvisi di liquidazione impugnati.
Appare inoltre condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude solo l'applicazione di sanzioni ed interessi: "Gli atti di attribuzione o di modifica della rendita ca¬tastale hanno effetto per il contribuente, dall'1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 741. 21 novem¬bre 2000 n. 342, soltanto dal giorno della loro notificazione. Ne consegue, in tema di accerta-mento dell'ICI., a decorrere dall'1 gennaio 2000, che non sono dovuti sanzioni e interessi fino alla data dell'avvenuta notifica della nuova determinazione della rendita catastale, ancorché gli atti comportanti tale determinazione, adottati entro il 31 dicembre 1999, non siano stati an¬cora recepiti - alla data di entrata in vigore della citata legge - in atti impositivi degli enti locali. Le disposizioni dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 vanno, infatti, inquadrate nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472, ispira¬to a generali principi di legalità, fra i quali è compreso il profilo soggettivo della colpevolezza della condotta, non ravvisabile quando il contribuente non abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa fiscale." (Cass. 1.4.2004 n. 6871)
In definitiva quindi l'appello della società deve pertanto essere solo parzialmente accolto, nel senso che non sono dovuti interessi e sanzioni.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione N. 12,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione e in parziale accoglimento dell'appello di-chiara non dovuti le sanzioni e gli interessi. Spese compensate.
Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 17 dicembre 2007.
Il Presidente
Giovedì, 13/03/2008 08:58